IMPRESA E MERCATO ON-LINE: TUTELA DEL NOME A DOMINIO

L’emergenza dovuta all’epidemia di coronavirus ha causato questo periodo di totale chiusura o comunque di forte riduzione del lavoro per moltissime imprese.

Appare utile operare alcune brevi considerazioni sugli effetti che si sono registrati fino ad ora, per poter proporre alcuni utili suggerimenti per miglior controllo e governance della posizione on-line dell’impresa sul piano industriale e concorrenziale.

Alcune conseguenze prodotte dall’emergenza sanitaria probabilmente perdureranno nel contesto socio-economico: il distanziamento sociale; l’uso di dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine; la modifica delle condizioni e degli ambienti di lavoro a tutela della salute; il lavoro da remoto; il probabile ritorno al local per molti settori come il turismo.

Le limitazioni di movimento hanno inoltre contribuito al proseguimento o allo spostamento dell’attività economica sul mercato on-line. Le imprese che innovano investendo nel passaggio al digitale e rafforzando la propria presenza – sono molte ed appartengono ad ambiti merceologici eterogenei:

  • sanitario con l’ideazione e creazione di software applicativi per il monitoraggio epidemiologico;
  • comunicazione con l’implementazione dei servizi sulle piattaforme di meeting;
  • formazione con la moltiplicazione dell’offerta di siti web per l’e-learning;
  • alimentare con l’esplosione di servizi di delivery e consegna a domicilio;
  • e-commerce con la nascita di piattaforme di aggregazione on-line dei negozi c.d. di prossimità o di quartiere;
  • fieristico con la progettazione di portali web tematici per aprire canali di comunicazione per le imprese dedite all’export.

Tutto ciò che avviene on-line può chiaramente implicare anche la richiesta in assegnazione di nuovi nomi a dominio, oppure l’uso di marchi nel web.

In particolare, con il termine “NOME A DOMINIO” si identifica comunemente una parola, un’espressione o una sigla associata ad un indirizzo IP fisico su internet, che ci consente di interfacciarci con un sito web o, ad esempio, con un servizio di newsletter.

ll nome a dominio si compone di almeno due parti:

  • top level domain (TLD) con cui si inquadra l’area tematica o geografica a seconda che si abbia un general TLD (gTLD) come ad esempio il .com, .org, .net, oppure un country code TLD (ccTLD) e quindi per la Spagna “.es”, per la Germania “.de”, per l’Italia “.it”;
  • second level domain (SLD) che può essere liberamente ideato e quindi scelto da chi desidera segnalare la propria presenza sul web.

La regola generale per l’assegnazione di un nome a dominio è quella del FIRST COME, FIRST SERVED, quindi chi prima chiede l’assegnazione, prima la ottiene: il nome a dominio infatti è univoco non potendo esservene due di assolutamente uguali.

Nell’attività economica, per le attività commerciali presenti in rete, il nome a dominio rappresenta un vero e proprio segno distintivo dell’impresa (al pari di marchio, ditta, denominazione o ragione sociale, insegna) ed è oggetto di tutela.

Questo vale fintanto che non vengano lesi diritti dei soggetti terzi, in base al principio di unitarietà dei segni distintivi sancito nell’articolo 22 del Codice di Proprietà Industriale italiano.

In base a questa norma, È VIETATO adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (nonché ditta, denominazione o ragione sociale, insegna) un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività del titolare del nome a dominio ed i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, si ha un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Tale divieto, a maggior ragione, vale laddove l’altrui marchio registrato sia pure rinomato, se l’uso del nome a dominio, senza giusto motivo, consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o possa comunque recare un pregiudizio.

Fermo restando ogni altra possibile tutela dei segni distintivi, il nome a dominio aziendale si distingue poiché laddove violi le predette disposizioni, oppure sia ottenuto in malafede, può essere revocato o trasferito mediante sua riassegnazione (art. 118, comma 6, C.P.I., rubricato “rivendica”).

I predetti divieti coinvolgono diverse attività strettamente connesse alla presenza on-line.

Il web marketing ne è un chiaro esempio in quanto l’uso di segni come parole, espressioni, loghi deve essere lecito e, pertanto, deve trattarsi di segni ideati e creati dall’Impresa (o previa apposita committenza), oppure di segni il cui uso sia stato autorizzato. In ogni caso detti segni – presenti su un sito web, una pagina o un profilo di un qualsiasi social network – non potranno interferire con i marchi (e con i segni) anteriori di soggetti terzi.

Più specificamente, nell’attività di indicizzazione di siti web si deve prestare attenzione all’impiego di meta-tag descritpion o meta-tag keywords, che descrivono il contenuto di una pagina web o fungono da parole-chiave che agevolano e dirigono le ricerche in internet: infatti, usare come meta-tag una parola chiave che riproduce esattamente il marchio già registrato di un competitor può integrare un atto di concorrenza sleale.

La tutela e la valorizzazione del nome a dominio – patrimonio immateriale dell’Impresa – inizia quindi con i seguenti 3 accorgimenti, essenziali tanto per l’avvio di un nuovo business, quanto per l’implementazione dell’attività o il miglioramento della posizione on-line:

  1. SCEGLIERE o usare un nome a dominio che non corrisponda a marchi celebri, rinomati o a nomi di personaggi famosi, per evitare condotte illecite riconducibili a cybersquatting o cybergrabbing;
  2. IDEARE, progettare e creare autonomamente i propri segni distintivi (nome a dominio, marchi), senza quindi copiare o riprodurre, anche solo in parte, i marchi di competitors al fine di non generare confusione tra le attività;
  3. REGISTRARE come marchi i segni distintivi sia dell’impresa, sia dei suoi prodotti e servizi.

In merito all’ultimo punto si ricorda che da qualche anno sono pubblicati appositi bandi di agevolazioni o finanziamenti cui è possibile accedere in presenza dei requisititi.

 

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