BREXIT: EFFETTI SU MARCHI E DESIGN

Con l’uscita del Regno Unito avvenuta il 1° febbraio 2020, prende forma l’Unione Europea con 27 Stati membri.

La BREXIT – lungamente discussa – e’ però ora regolamentata da un accordo di recesso denominato “Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 29 del 31.1.2020. Con ciò viene pertanto scongiurata ogni ipotesi di BREXIT senza accordo (c.d. “no deal”).

Questo atto riveste un’indubbia importanza in quanto prevede un periodo di transizione che si estende sino al 31 dicembre 2020, data fino a cui il diritto dell’UE continuerà ad essere applicato anche nel Regno Unito.

In materia di marchi e design non vi sono eccezioni e, pertanto, i regolamenti, gli strumenti di loro attuazione (n.d.a. ed anche la prassi), continuano ad essere applicati, senza alcun cambiamento sul piano sostanziale o procedurale: in particolare, si rimanda al testo dell’accordo di recesso e precisamente agli articoli 54 e seguenti contenuti nel Titolo IV (“Proprietà Intellettuale”) della Parte Terza, denominata “Disposizioni relative alla separazione”.

L’accordo di recesso termina inoltre con una “Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione Europea e il Regno Unito” per cui in materia di proprietà intellettuale si prevede che “le parti (n.d.r. UE e Regno Unito) dovrebbero definire un meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni su questioni di reciproco interesse relative alla proprietà intellettuale, quali i rispettivi approcci e processi in materia di marchi, disegni e brevetti.”

Volendo dare priorità agli aspetti concreti e pragmatici della questione, ad es. alla possibilità di usare o di poter far valere un proprio marchio o design nel Regno Unito, appare quanto mai opportuno segnalare ai titolari di diritti di marchio e/o design UE la necessità di decidere se mantenere i diritti di marchio e/o design già registrato in UE anche nel Regno Unito, al netto di eventuali ulteriori accordi, proroghe o ulteriori ed eventuali meccanismi di collaborazione.

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